Superbonus 110% / opportunita’contribuente / art.119/art.121.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34) ha introdotto importanti agevolazioni fiscali ai cittadini al fine di assicurare un rilancio rapido dell’economia italiana post pandemia.
Tra le più importante novità di certo va annoverato il “Superbonus 110%” con cui il Governo ha elevato le agevolazioni al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli edifici.
Tra le novità introdotte, di certo la più importante è la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato in fattura, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Come consulenti in materia, abbiamo assistito numerose imprese/privati/condomini nella fase di prefattibilità e nella fase contrattualistica principale che comprende i tre interlocutori chiavi in tali operazioni ovvero il committente, l’appaltatore e il tecnico incaricato.
Vi proponiamo qui di seguito questa sintesi per comprendere appieno la portata di questo strumento a disposizione delle imprese che operano nel mondo degli appalti pubblici.
I soggetti beneficiari
Il comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, disciplina l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus ovvero prevede i soggetti che possono usufruire della detrazione maggiorata sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Più precisamente l’agevolazione maggiorata al 110% si applica agli interventi effettuati da:
- Condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (articolo 119, comma 15-bis del Decreto Rilancio).
Inoltre, i soggetti per poter beneficiare dell’aliquota, alla data inizio lavori, devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario..
Gli interventi agevolabili
Sono previste due differenti tipologie di interventi, detti trainanti e trainati, a seconda se siano svolti i primi anche i secondi possono godere dell’aliquota maggiorata se effettuati contemporaneamente.
I commi da 1 a 4 dell’articolo 119, prevedono i cosiddetti interventi trainanti:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per gli interventi cosiddetti trainanti si tratta:
- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
La maggiore aliquota si applica solo se i suddetti interventi trainati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati alla voce degli interventi trainanti.
I vantaggi per il contribuente – sconto in fattura o cessione del credito
Di certo un’aliquota maggiorata al 110% per i lavori previsti dal Superbonus chiaramente è vantaggiosa per il contribuente.
Difatti, i lavori, se portarti a detrazione, avrebbero un peso economico pari a 0 ed il beneficiario potrebbe ripartire l’importo della spesa in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Ma non è solo questo il vantaggio più grande introdotto dal Decreto rilancio, difatti, sicuramente interessante è la possibilità per il beneficiario di usufruire in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante( ex. Art.121 Decreto Rilancio).
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Inoltre, i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Tale possibilità in precedenza non era mai stata prevista per i vari bonus introdotti dal Governo e la semplice detrazione non invogliava il contribuente ad investire, dovendo a tutti gli effetti anticipare le somme che poi recuperava solo successivamente negli anni.
Ora invece il beneficiario potrà usufruire dei “bonus” sostenendo effettivamente costi zero senza dover anticipare alcuna somma.
Inoltre, è importante sottolineare che tale possibilità è stata estesa anche per gli interventi:
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In conclusione
si tratta di un ottimo strumento a costi zero e totalmente finanziato dallo Stato che a tutti gli effetti da nuova linfa all’economia nazionale, dando possibilità anche al piccolo contribuente di poterne trarne vantaggio. Tuttavia, è necessario fare attenzione: prima di dare inizio ai lavori, è sempre opportuno far verificare ad un soggetto terzo l’effettiva possibilità di usufruire dei bonus! Un avvocato specializzato nel ramo dell’edilizia può fornire tutti i chiarimenti del caso: come Studio, abbia seguito numerosi clienti nel districarsi in questa materia onde evitare brutte sorprese.