Anticipazione del prezzo negli appalti sotto soglia comunitaria
La norma
L’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, dopo aver subito varie modifiche, attualmente dispone che sul valore del contratto di appalto venga calcolato l’importo di un’anticipazione pari al massimo al 20 per cento e che tale somma venga corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
Per effetto dell’art. 207 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante conversione con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in relazione alle procedure d’appalto disciplinate dal Codice dei contratti pubblici avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge 34/2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, l’importo dell’anticipazione può (ma non deve) essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante.
Come funziona?
Per incassare l’anticipazione l’appaltatore deve consegnare alla Stazione appaltante idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
L’anticipazione è sempre ammessa?
Il testo del co. 18 dell’art. 35 prevede l’obbligatorietà dell’erogazione dell’anticipazione.
Tuttavia tale comma è stato inserito dal legislatore (per ragioni abbastanza incomprensibili) all’interno dell’articolo 35 che reca, quale titolo, “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”.
Ciò ha fatto sì che alcune stazioni appaltanti abbiano ritenuto che l’anticipazione fosse dovuta soltanto per gli appalti al di sopra della soglia comunitaria.
La posizione dell’ANAC
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la delibera 16 marzo 2021, n. 247 ha precisato che il diniego dell’anticipazione per gli appalti sotto soglia comunitaria è contrasto con l’articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici.
Precisa l’ANAC che l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’anticipazione del prezzo ha portata generale (e vale dunque qualunque sia il valore dell’appalto).
Si tratta di una norma attraverso la quale il legislatore ha inteso dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando alle imprese un’iniezione di liquidità nella delicata fase di avvio dei lavori.
Non avrebbe senso precludere tale beneficio negli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste quelle imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente necessitano di tutela.
Ciò del resto corrisponde anche all’interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
Il comma 18 dell’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici va considerato, dunque, come norma di carattere generale che detta una disposizione valida sia per gli appalti sopra soglia comunitaria che per gli appalti sotto soglia
Conclusioni
Il settore degli appalti pubblici offre alle imprese possibilità di crescita importanti. Tuttavia, visti i notevoli tecnicismi della materia e la possibilità delle Stazioni appaltanti di abusare della propria posizione, impone alle aziende di farsi assistere per tutta la durata dell’appalto da un avvocato esperto in appalti pubblici. Come Studio, svolgiamo da decenni tale attività, con risultati più che soddisfacenti sia per noi che – soprattutto – per le nostre assistite.