SUPERBONUS 110% : Avvocato esperto in edilizia

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34) oltre ad introdurre le varie agevolazioni fiscali, ha anche previsto la risposta sanzionatoria in caso di violazione dei requisiti di legge.

 

In primis, si evidenzia che gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 sia nella risposta all’interrogazione n.5-04585 del 10 settembre 2020 presso la Camera dei Deputati.

 

L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

 

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione

L’importo del recupero sarà maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del DPR 602/1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (art.13 del d.lgs. 471/1997).

 

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

 

Tuttavia, tale situazione muta in presenza di concorso nella violazione comportando anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Dunque, il fornitore/impresa o il cessionario risponderà solo in due casi:

  • concorso nella violazione;
  • per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto(il fornitore compensa 50.000 euro anziché 30.000 euro).

Mentre, nel caso in cui il credito sia acquistato in buona fede dal fornitore o cessionario, il soggetto non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

 

IN CONCLUSIONE

Chiaramente, la situazione suesposta potrebbe creare un rischio per il beneficiario in quanto persona fisica e non giuridica, poiché lo stesso potrebbe non riuscire a chiamare in garanzia anche il fornitore, essendo gli accertamenti dell’Ufficio non necessariamente prevedibili nel breve periodo.

 

Pertanto, si potrebbe creare una situazione in cui pur essendo accertato un concorso nella violazione anche da parte dell’impresa, l’unico a risponderne sarà il beneficiario/contribuente con il proprio patrimonio.

 

Tale rischio si potrebbe solo prevenire attraverso le polizze assicurative.

Tuttavia, in merito bisognerà prestare particolare attenzione circa il loro contenute ovvero che le stesse contengano clausole ad hoc create affinché i danni subiti dalla parte lesa possono avere natura “lungolatente”, ossia possono essere percepibili dal soggetto danneggiato in tempi molto successivi rispetto al momento in cui si verifica la condotta che li determina.

 

Ebbene, bisognerebbe verificare la presenza di clausole “tail coverage” volte a coprire i periodi successivi alla fine del rapporto contrattuale attraverso una “estensione postuma” e di clausole “clausole a richiesta fatta” che costituiscono una deroga al generale modello assicurativo previsto dall’art. 1917 c.c.

 

Solo così l’assicurazione potrà coprire tutte le condotte che andranno a generare domande risarcitorie, insorte durante l’operatività del contratto, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata.

 

La presenza di tali clausole permette alle parti di evitare buchi di copertura e di essere maggiormente tutelati nei successivi 8 anni disponibili all’Ufficio per un eventuale accertamento.

Un avvocato esperto in edilizia e specializzato in materia contrattuale può fornire tutti i chiarimenti del caso: come Studio, abbia seguito numerosi clienti in materia assicurativa ed avendo specializzazione anche nel campo dell’edilizia saremo più che capaci nel districarsi in questa materia onde evitare brutte sorprese future.