Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ora come non mai, vista la particolare situazione storica, potrebbero comportare non tanto un vantaggio, ma più un disvantaggio per gli operatori del settore.
Difatti, gli effetti collaterali del periodo pandemico si sono fatti subito sentire ed hanno influito sul mercato economico con un forte innalzamento dei prezzi delle materie prime.
Tale situazione ha comportato una grave difficoltà per quegli operatori privati che operano nei settori pubblici, difatti, i conti che poteva ipotizzare l’operatore privato e pertanto, anche il potenziale guadagno che si poteva preventivare da un appalto pubblico, non potrà mai coincidere con quello precedente al periodo pandemico.
La forte contrazione economica che ha subito il mercato, difatti, peserà inevitabilmente solo sulle casse dell’operatore privato ed il disavanzo del prezzo pre e post pandemia difficilmente potrà essere ribaltato in capo al committente Ente pubblico.
Spesso in questi casi le aziende più fortunate, nel caso in cui la documentazione di gara lo preveda, procedono ad avanzare mediante istanza una richiesta di adeguamenti prezzi.
Tuttavia, come spesso capita, tali clausole di revisioni non sono previste e pertanto l’operatore privato si troverebbe vincolato ad eseguire una prestazione con un vantaggio preventivato totalmente inferiore rispetto a quello effettivo, dovuto principalmente all’aumento pazzesco del prezzo delle materie prime.
In questo approfondimento verrà proposta una possibile soluzione alla revisione dei prezzi all’interno degli appalti pubblici sia in presenza di una clausola cosiddetta di revisione che in caso di una specifica previsione della suddetta.
La revisione dei prezzi nei contratti pubblici in presenza di una specifica clausola
L’art. 106, comma 1 lett. a), D.lgs. 50/2016 lascia ampio spazio di discrezionalità alla stazione appaltante circa la possibilità – sia chiaro un mera potenzialità e non l’obbligo – di inserire nei documenti di gara “clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi” .
Ebbene, nel caso in cui sia espressamente prevista la revisione prezzi, le variazioni in aumento o in diminuzione posso essere prese in considerazione – sulla base dei prezziari regionali– “solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà
In tal caso l’operatore privato potrà avanzare un’istanza di revisione del prezzo al fine di avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale.
La determinazione della revisione prezzi sarà effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale
La revisione dei prezzi in assenza di una specifica clausola
I maggior problemi per l’operatore privato che opera con la P.A è quello derivante dall’assenza di una specifica clausola di revisione dei prezzi nei documenti di gara.
Difatti, tale tendenza è più che diffusa nei contratti pubblici.
Sempre più spesso ci troviamo ad affrontare fattispecie in cui i documenti di gara non prevedono una chiara clausola di revisione e tale prassi è dovuta anche a causa del tenore letterario dell’art. 106, comma 1 lett. a), D.lgs. 50/2016, in quanto prevede una mera possibilità di inclusione e non più un obbligo in capo alla società appaltante.
La suddetta situazione potrebbe creare un grave squilibrio economico tra le parti del contratto, dove l’unica parte a prendersi carico dei costi dell’operazione e dell’aumento dei prezzi delle materie prime – per eventi imprevedibili quale la pandemia – è il solo operatore privato.
Una possibile soluzione a tale problema è data da una lettura in combinato disposto dell’art. 30, comma 8, D.lgs. 50/2016 con le norme civilistiche in materia di appalti.
Difatti, in materia di contratti pubblici il legislatore dispone che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi .… alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.”.
Tale norma ci permette di poter applicare anche alla disciplina più particolare della contrattazione pubblica talune norme previste per cosiddetti contratti di appalto tra privati ed in particolare l’art. art. 1664, comma 1, del codice civile dando possibilità ad una revisione del prezzo.
Mediante il suddetto istituto si potrebbe favorire un riequilibrio economico all’interno dell’appalto con riconoscimento diretto della revisione prezzo o con il raggiungimento di un accordo con la stazione appaltante per un equo compenso.
Tale soluzione sarebbe di certo non una mera utopia in quanto è una possibilità preventivata anche nella nuova bozza resa disponibile dalla Commissione ministeriale in materia di Regolamento unico di attuazione del Codice appalti.
Qualora, poi questo non dovesse essere raggiunto permane la possibilità, parimenti prevista dal codice civile ex. art. 1467, di richiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, parimenti applicabile in funzione dell’art. 30, comma 8, D.lgs. 50/2016.
Conclusioni
La possibilità di ottenere un nuovo equilibrio economico all’interno degli appalti pubblici è possibile sia all’interno di quelle gare che prevedano espressamente clausole di revisione prezzi che nelle casistiche in cui tale previsione normativa non è stata esplicitata nei bandi di gara dalla P.A.
Di certo ottenere risultati simili in entrambi i casi necessità di un’attenta assistenza che il Nostro studio offre ormai da anni, essendo necessario inquadrare correttamente le modalità in cui dare impulso alla procedura di revisione prezzi.
Come avvocati specializzati negli appalti pubblici e revisione dei prezzi nei contratti pubblici lavoriamo da anni a fianco delle nostre clienti accompagnandole sia nelle fasi di gara, sia nelle fasi esecutive. Essere “avvocati specializzati in appalti pubblici” ci permette di tutelare i nostri Clienti durante tutte le fasi del contratto, anche durante l’esecuzione, riducendo al minimo i danni derivanti dal duro periodo pandemico.