Il documento unico di regolarità contributiva
Nell’ambito della consulenza appalti alle imprese, una delle tematiche più frequenti è quella che attiene al possesso del documento unico di regolarità contributiva, c.d. DURC, presupposto per l’impresa per ottenere il pagamento di quanto dovuto e ancor prima per partecipare alle gare d’appalto. Ma vediamo nel dettaglio.
- Cos’è il DURC
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (“requisiti regolarità”).
Tale documento è stato introdotto nel nostro sistema con la Legge n. 266/2002 e con il Decreto Legislativo n. 276/2003 e da subito nel tempo varie modifiche.
Il certificato quando emesso ha una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
Dal 1 luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva può essere fatta unicamente in via digitale. L’esito è immediato, in tempo reale: se la verifica ha esito positivo viene generato il Durc online che sarà valido per 120 giorni dal momento in cui lo si richiede; se invece è negativa, gli enti trasmettono via Pec all’interessato la notifica a mettersi in regola entro massimo quindici giorni.
- Cosa si intende per regolarità contributiva
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.
- Quando è richiesto il DURC?
Il documento è richiesto per poter lavorare con la pubblica amministrazione e anche in alcuni casi in ambito privato. Nello specifico è necessario avere il Durc per:
- Partecipare alle gare e aggiudicarsi appalti pubblici ( si veda sub. 5);
- Per i subappalti nel settore pubblico
- Per il rilascio delle attestazioni SOA
- Per lavori in ambito privato sottoposti a concessione edilizia
- Per l’erogazione di sussidi e sovvenzioni.
- Durc appalti privati: è necessario?
Il Durc negli appalti privati è obbligatorio quando è necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento, per i quali le leggi e gli strumenti urbanistici richiedono la presentazione di un’istanza di autorizzazione al Comune.
Nell’ambito dell’appalto privato l’impresa appaltatrice ha il dovere di dotarsi dell’attestazione in tutti i casi in cui i lavori da svolgere sono sottoposti alla condizione del rilascio di autorizzazioni amministrative, come SCIA e Permesso di Costruire ecc.
Inoltre, l’impresa edile è obbligata a richiedere il DURC anche alle eventuali ditte subappaltatrici cui abbia affidato una o più porzioni dei lavori nel proprio cantiere, onde verificare la regolarità contributiva di queste ultime.
In assenza, l’impresa subappaltatrice non ha diritto ai pagamenti per l’opera effettivamente prestata.
Invece, il DURC per gli appalti privati non è necessario tutte le volte in cui si tratta di opere in edilizia “libera”, come le manutenzioni ordinarie e in generale tutti i lavori per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo da parte dell’amministrazione: ad esempio, ciò accade per i lavori di tinteggiatura dei muri esterni, per la riparazione di ringhiere e grondaie o per l’abbattimento di barriere architettoniche, quando non è necessario realizzare rampe per effettuare i lavori.
- DURC e requisiti di ordine generali ex art. 80, comma 4 dlgs. 50/2016 e rateazioni
L’art. 80 dlgs. 50/2016 fissa i requisiti c.d. generali o di moralità o di ordine pubblico che gli operatori economici devono possedere per poter essere ammessi alle gare pubbliche e stipulare i contratti di appalto e di subappalto. Richiesti a pena di esclusione.
Tra i requisiti richiesti, al 4 comma è prevista la regolarità nel pagamento di tasse e contributi previdenziali. IL DL 16/7/2020 n. 76, c.d. decreto semplificazioni, ha previsto la facoltà della Stazione Appaltante di poter escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto, qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo: per grave violazione deve intendersi, limitatamente a quelle di natura tributaria, quelle che hanno comportato un omesso versamento di imposte e tasse di ammontare superiore all’importo indicato nei commi 1 e 2-bis, dell’art. 48 del dpr 602/1973 mentre, con riferimento a quelle di natura contributiva, si deve far riferimento a quelle utilizzate per il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al DM 30/01/2015, dal 1° luglio 2015 sostituito dal DIRC online.
- Il principio della continuità del possesso dei requisiti
La regolarità contributiva del DURC on-line assume importanza per il principio della continuità del possesso dei requisiti che deve caratterizzare l’offerente al momento della presentazione dell’offerta sino all’aggiudicazione definitiva e del rapporto con la Stazione appaltante. Non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, essendo dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva. Il Consiglio di Stato ha recentemente stabilto che l’Operatore economico destinatario di un invito alla regolarizzazione contributiva (cd. Preavviso di DURC negativo) ex articolo 4, comma 1, D.M. 30 gennaio 2015, di consistente importo, è da escludersi dalle procedure ad evidenza pubblica per violazione del principio sancito dall’articolo 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e di quello di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione (Cons. Stato Sez. V, 26 giugno 2020, n. 4100).
- DURC regolare in presenza di rateazioni
L’ultimo periodo del 4 comma dell’art. 80 dlgs. 50/2016 stabilisce che quanto sopra esposto sub. 5 non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Quindi se l’impresa ha richiesto la rateazione e la stessa è stata concessa, non rientra in ipotesi di esclusione.
- Cosa accade se l’appaltatore paga il subappaltatore con il Durc scaduto?
L’appaltatore in questo caso sarebbe esposto al rischio di pagare due volte: il subappaltare ed i suoi dipendenti che avrebbero comunque azione diretta in forza dell’art. 29 d.lgs. 276/03.
Tale articolo, al comma 2, sancisce il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore/ subappaltatore.
Conclusioni
Il nostro studio legale garantisce consulenza alle imprese nostre clienti e permette sia di avere consapevolezza delle eventuali problematiche che possono sorgere nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sia di affrontarle insieme nella maniera più efficace possibile.