Giurista di impresa – Responsabilità nell’ATI

Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture possono prevedere una serie di obbligazioni molto differenti tra loro e spesso le imprese non hanno al proprio interno tutti le competenze o le qualifiche richieste.

Spesso in questi casi le aziende, pur di partecipare alle gare che altrimenti le vedrebbero escluse, optano per raggrupparsi insieme ad altri imprese che posseggono le competenze o i requisiti a loro mancanti ed, in caso di aggiudicazione della gara, procedono congiuntamente a costituire delle Associazioni Temporanea d’Impresa, le cosiddette A.T.I.

Queste vengono costituite attraverso atto pubblico, ossia un contratto di mandato, con cui viene individuata una società capogruppo mandataria la quale rappresenterà tutto il raggruppamento nei confronti della Stazione Appaltante, mentre le altre società saranno le mandanti.

In questo approfondimento verrà proposta una sintesi delle principali differenze tra le varie tipologie di A.T.I., con un particolare approfondimento rispetto alle responsabilità derivanti nei confronti della Stazione Appaltante.

 

Quale normativa regola le A.T.I.?

I Associazioni Temporanee d’Impresa trovano la propria disciplina all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, il c.d. “Codice Appalti”.

 

Quale struttura può avere un A.T.I.?

Le A.T.I. possono essere di tre tipi: orizzontali, verticali o miste. Le principali differenze riguardano sia la suddivisione dei singoli lavori, sia le diverse responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante. In estrema sintesi:

  • le T.I. orizzontali possono essere liberamente costituite dai partecipanti alla gara e tutti sono in grado di rendere le prestazioni appaltate;
  • le T.I. verticali invece possono essere costituite solo nei casi in cui è la stessa Stazione Appaltante a suddividere le prestazioni tra principali e secondarie. In questi casi l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione principale, diverse da quelle delle mandanti, mentre le mandatarie apporteranno le competenze per realizzare le prestazioni secondarie;
  • le T.I. miste non si caratterizzano per le prestazioni appaltate, ma per la loro struttura, in quanto nel raggruppamento, oltre alla società capogruppo individuata attraverso apposito mandato, deve essere individuata una ulteriore società mandante soggetta alle stesse regole e responsabilità della capogruppo verso la Stazione Appaltante.

 

Quali responsabilità hanno la mandataria e le mandanti nelle A.T.I. nei confronti della Stazione Appaltante?

Come illustrato al punto precedente, le differenze sostanziali tra A.T.I. orizzontali e A.T.I. verticali poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara e sulle prestazioni che verranno rese, mentre le A.T.I. miste per la loro struttura.

Nelle l’A.T.I. orizzontali, in ragione del fatto che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni appaltate, ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei confronti della Stazione Appaltante.

Nelle A.T.I. verticali invece, alla luce del fatto che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione principali e le mandanti hanno competenze relative alla prestazioni secondarie, queste rispondono ciascuna per le prestazioni assunte, mentre la mandataria risponde in via solidale con ciascuna delle imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie oltre che per le proprie.

Nelle A.T.I. miste, sia la mandataria, sia una società mandante già individuata nel raggruppamento, rispondono in via solidale per tutte le prestazioni appaltate.

 

Conclusioni

La possibilità di costituire un A.T.I. rappresenta per le imprese una importante occasione per essere maggiormente competitive e poter concorrere in gruppo a gare altrimenti inaccessibili singolarmente.

Tuttavia, viste le responsabilità derivanti nei confronti della Stazione Appaltante, è necessario inquadrare correttamente sin dalla costituzione della stessa i rispettivi oneri.

Un nostro giurista di impresa lavora a fianco delle nostre clienti accompagnandole sia nelle fasi di gara, sia nelle fasi costitutive dell’A.T.I.  Essere “avvocati specializzati in appalti pubblici” ci permette di accompagnare i nostri clienti in ogni scelta in materia di A.T.I., riducendo al minimo eventuali rischi e permettendogli di acquisire lavori anche molto importanti con la massima serenità.